DM 11/04/1988 n.150 - Vigente alla G.U. 12/07/2003 n. 160
ALIMENTI (ORIGINE ANIMALE)
Decreto ministeriale 11 aprile 1988, n. 150 (in Gazz. Uff., 11 maggio, n. 109). - Organizzazione comune di mercato nel settore lattiero-caseario.
Preambolo
(Omissis).
Articolo 1
Sulla base degli elementi evidenziati dall'indagine di cui al decreto ministeriale 30 settembre 1985, sono assegnati all'U.N.A.Lat, alle associazioni di produttori non aderenti all'U.N.A.Lat ed ai produttori singoli non aderenti ad alcuna associazione:
per le «consegne»: i quantitativi di riferimento per ciascuno dei primi cinque periodi di dodici mesi previsti dall'art. 5-quater, paragrafo 1, del regolamento CEE n. 804/68, così come indicati nell'allegato 1 al presente decreto;
per le «vendite dirette»: i quantitativi di riferimento per ciascuno dei primi cinque periodi di dodici mesi previsti dall'art. 5-quater, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 804/68, così come indicati nell'allegato 2 al presente decreto.
I quantitativi di riferimento, indicati in allegato e concernenti produttori singoli non aderenti ad alcuna associazione, formeranno oggetto di riesame nel caso in cui detti produttori risultino aver beneficiato del premio di abbandono definitivo della produzione lattiera di cui ai decreti ministeriali 8 novembre 1984 e 25 marzo 1986.
Articolo 2
Ai fini dell'applicazione dell'art. 6-bis del regolamento CEE n. 857/84 i produttori che dispongono di quantitativi di riferimento relativi sia alle «consegne» che alle «vendite dirette», per far fronte a modifiche del loro fabbisogno di commercializzazione, possono ottenere un aumento di uno dei due quantitativi di riferimento all'interno di un periodo di dodici mesi ed una identica contestuale riduzione dell'altro quantitativo di riferimento.
A tal fine i produttori interessati devono presentare, al più tardi, entro quarantacinque giorni dalla fine del quarto periodo e dei successivi periodi di dodici mesi, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, una domanda contenente gli elementi di informazione previsti all'articolo 6-bis del regolamento CEE n. 857/84.
Il Ministero provvederà a comunicare ai richiedenti l'accoglimento o meno della domanda.
Articolo 3
Per i primi quattro periodi di dodici mesi le dichiarazioni previste agli articoli 12 e 13 del regolamento CEE n. 1371/84 della commissione devono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto.
Articolo 4
(Omissis) (1).
Con successive disposizioni saranno fissate le modalità per la corresponsione del prelievo supplementare e quelle relative ai controlli e, nel contempo, saranno indicati gli organi incaricati di effettuarli.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
(1) Abroga il d.m. 2 aprile 1987.
Allegato unico
ALLEGATI
(Omissis).